23 Gennaio 2019

CIRCOLARE n. 04/2019 – INAIL AUTOLIQUIDAZIONE 2018/2019

L’art. 1, comma 1121, Legge 145/2018 ha disposto la revisione (riduzione) delle tariffe INAIL a decorrere dal 01/01/2019. Al fine di consentire l’applicazione delle nuove tariffe, l’INAIL, con circolare n. 1/2019, comunica che per l’anno 2019: il termine del 31 dicembre 2018 entro cui l’Istituto deve rendere disponibili al datore di lavoro gli altri elementi […]

L’art. 1, comma 1121, Legge 145/2018 ha disposto la revisione (riduzione) delle tariffe INAIL a decorrere dal 01/01/2019.

Al fine di consentire l’applicazione delle nuove tariffe, l’INAIL, con circolare n. 1/2019, comunica che per l’anno 2019:

  1. il termine del 31 dicembre 2018 entro cui l’Istituto deve rendere disponibili al datore di lavoro gli altri elementi necessari per il calcolo del premio assicurativo con modalità telematiche è differito al 31 marzo 2019; pertanto i dati contabili Inail riferiti all’anno 2019, richiesti/forniti prima del 31/03/2019 non potranno essere definitivi;

  1. il termine del 28 febbraio 2019 per la presentazione telematica delle dichiarazioni delle retribuzioni 2018, per comunicare la volontà di avvalersi del pagamento in quattro rate e per chiedere la riduzione prevista dall’articolo 1, commi 780 e 781, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 a favore delle imprese artigiane, è differito al 16 maggio 2019;
  2. il termine del 16 febbraio 2019 entro cui inviare la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte è differito al 16 maggio 2019;
  3. il termine del 16 febbraio 2019 previsto per il versamento tramite F24 e F24EP dei premi ordinari della polizza dipendenti, dei premi speciali unitari artigiani e dei premi relativi al settore marittimo, sia per il pagamento in unica soluzione che per il pagamento della prima rata, è differito al 16 maggio 2019.
    In caso di pagamento rateale del premio di autoliquidazione ai sensi dell’articolo 59, comma 19, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dell’articolo 55, comma 5, della legge 17 maggio 1999, il premio deve essere diviso in quattro rate, ma le prime due confluiscono nella rata con scadenza 16 maggio 2019, pertanto si avrà: 1° rata: 16 maggio 2019 pari al 50% del premio, senza maggiorazione di interessi; 2° rata: 16 agosto 2019 pari al 25% del premio, differita di diritto al 20 agosto 2019 con maggiorazione degli interessi; 3° rata: 18 novembre 2019 pari al 25% del premio, con maggiorazione degli interessi.

Si evidenzia che, restano invece confermati i termini di scadenza delle richieste di pagamento, elaborate dall’Istituto sulla base delle denunce obbligatorie inviate dai soggetti assicuranti, dei premi speciali anticipati per il 2019 relativi alle polizze scuole, apparecchi RX, sostanze radioattive, pescatori, frantoi, facchini nonché barrocciai/vetturini/ippotrasportatori.

Distinti saluti.

TERRAZZINI & PARTNERS

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