CIRCOLARE n. 03bis/2020 – CCNL DIRIGENTI aziende industriali Accordo di rinnovo 30 luglio 2019
In data 30 luglio 2019 Confindustria e la Federazione nazionale dirigenti di aziende industriali (Federmanager), hanno sottoscritto l’accordo per il rinnovo del CCNL DIRIGENTI aziende industriali.
Si esaminano di seguito le principali novità.
DECORRENZA E DURATA
Il CCNL decorre dal 1° gennaio 2019 e avrà scadenza il 31 dicembre 2023.
TRATTAMENTO MINIMO COMPLESSIVO DI GARANZIA
Il “trattamento minimo complessivo di garanzia” è il parametro di riferimento col quale confrontare, entro il 31 dicembre di ogni anno, la retribuzione complessiva annua del dirigente; di seguito si riportano i nuovi importi, con le relative date di decorrenza, stabilite dal rinnovo contrattuale
– € 69.000= a valere dall’anno 2020;
– € 72.000= a valere dall’anno 2022;
– € 75.000= dall’anno 2023.
N.B.: per i dirigenti già in forza al 1° gennaio 2015 continuano ad applicarsi, se di miglior favore, i parametri di TMCG previsti dall’art. 3, comma 2, del CCNL 30 dicembre 2014.
Gli elementi che vengono presi in considerazione ai fini del confronto sono:
- il minimo contrattuale (comprensivo dell’importo ex meccanismo di variazione automatica);
- l’ex elemento di maggiorazione;
- gli scatti di anzianità;
- i superminimi, sovraminimi e/o gli assegni ad personam;
- tutti gli elementi della retribuzione mensile, anche in natura, corrisposti in forma continuativa o no, ad eccezione dei compensi di importo variabile collegati ad indici e/o risultati concordati individualmente e/o collettivamente, delle gratifiche una tantum, nonché dell’importo aggiuntivo per rimborso spese non documentabili. Vengono prese in considerazione anche le somme corrisposte a seguito dei cd. “piani vendita” (compensi di natura variabile corrisposti, con accordo individuale o collettivo, ai dirigenti che svolgono attività direttamente connesse alle vendite).
Nelle aziende in cui il trattamento economico annuo venga commisurato al trattamento minimo vigente, dovranno essere adottati sistemi di retribuzione variabile per obiettivi (MBO).
Eventuali differenze saranno attribuite al dirigente fino a concorrenza con il livello di trattamento minimo complessivo di garanzia, attraverso la corresponsione di un importo una tantum – utile ai fini del t.f.r. – da erogare, a titolo di adeguamento al trattamento minimo complessivo di garanzia, con la retribuzione afferente il mese di dicembre.
A partire dal mese di gennaio dell’anno successivo, il trattamento economico annuo del dirigente, suddiviso per il numero delle mensilità normalmente spettanti, sarà incrementato dell’importo mensile necessario ad assicurare, su base annua, il conseguimento del trattamento minimo complessivo di garanzia.
Per i dirigenti assunti, promossi o il cui rapporto di lavoro sia stato risolto in corso d’anno, il trattamento minimo complessivo di garanzia spettante nell’anno di inizio o cessazione del rapporto di lavoro sarà riproporzionato in relazione ai mesi di servizio prestato nell’anno di riferimento, computandosi come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni, con corresponsione, se dovuto, del relativo importo una tantum utile, nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro, anche ai fini dell’eventuale indennità sostitutiva del preavviso.
Il trattamento economico annuo complessivamente spettante al dirigente continuerà ad essere erogato in 13 mensilità ovvero nel maggior numero di mensilità aziendalmente previsto.
AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITA’
Per la vigenza del c.c.n.l. 2019-2023 al dirigente in servizio al 24 novembre 2004 che non abbia già maturato il numero massimo di 10 aumenti di anzianità, continuerà ad essere corrisposto un importo mensile in cifra fissa pari a € 129,11 al compimento di ciascun biennio di anzianità di servizio con tale qualifica e con effetto dal 1° giorno del mese successivo al biennio stesso.
Il numero massimo di aumenti di anzianità maturabili non può, in ogni caso, superare i 10, ivi compresi gli aumenti maturati nella vigenza dei precedenti contratti collettivi.
Gli importi spettanti a titolo di aumenti di anzianità possono essere assorbiti da aumenti economici strutturali riconosciuti in sede aziendale a partire dal 1° gennaio 2017.
FERIE
Le ferie sono irrinunciabili e retribuite per 4 settimane; il periodo eccedente le 4 settimane, qualora non fruito in tutto o in parte entro i 24 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione per scelta del dirigente, e l’azienda abbia espressamente invitato il dirigente alla fruizione, non potrà più essere fruito ne sostituito da indennità per ferie non godute.
In assenza di suddetto invito verrà corrisposta, per il periodo non goduto, un’indennità pari alla retribuzione spettante, da liquidarsi entro il 1° mese successivo al 24° mese.
MALATTIA
In caso di malattia al dirigente non in prova spetta la conservazione del posto e la corresponsione dell’intera retribuzione per un periodo di 12 mesi, riferito anche ad assenze complessivamente verificatesi nei 3 anni precedenti ogni nuovo ultimo episodio morboso.
Superato il periodo di conservazione del posto, il dirigente ha diritto, a richiesta, ad un periodo di aspettativa non retribuito (con decorrenza dell’anzianità ai fini del preavviso) fino ad un massimo di 6 mesi (elevata a 12 mesi nel caso di patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti o di terapie salvavita).
Nel corso di tale periodo, per i dirigenti iscritti al FASI, i contributi ad esso dovuti sono a carico della gestione separata che eroga le tutele per la non autosufficienza che provvede, altresì, a garantire le coperture assicurative previste dall’art. 12 del CCNL (Trattamento di infortunio e malattia da causa di servizio – Copertura assicurativa).
MATERNITA’ E PATERNITA’
Per i periodi corrispondenti ai congedi di maternità e paternità di cui al D.Lgs. 151/2001, l’azienda – oltre ad anticipare la prestazione economica corrisposta dall’Istituto previdenziale – integra la stessa fino al raggiungimento del 100% della retribuzione mensile netta.
L’azienda, inoltre, anticipa i trattamenti economici dovuti dall’Istituto per congedo parentale, riposi giornalieri e permessi ex D.Lgs. 151/2001.
PARI OPPORTUNITA’
Le aziende associate al Sistema di rappresentanza di Confindustria che hanno alle loro dipendenze dirigenti uomini e donne devono trasmettere il rapporto biennale sulla situazione del personale, di cui all’art. 46 D.Lgs. 198/2006, anche a “4.MANAGER”.
INFORTUNIO
L’azienda è tenuta a stipulare, nell’interesse del dirigente, una polizza che assicuri, comunque una sola volta, in caso di infortunio occorso anche non in occasione di lavoro e in caso di malattia professionale:
- a) una somma pari a 6 annualità della retribuzione di fatto, in caso di invalidità permanente tale da ridurre in misura superiore ai 2/3 la capacità lavorativa del dirigente, da riproporzionare in base al grado di invalidità permanente parziale, determinato in base alla tabella annessa al T.U. approvato con P.R. 1124/1965;
- b) una somma pari a 5 annualità della retribuzione di fatto, in favore degli aventi diritto, per il caso di morte che non sia preceduta da invalidità permanente indennizzata ai sensi della precedente lett. a) e causata dal medesimo evento.
L’azienda è tenuta altresì a stipulare una polizza che assicuri, in caso di morte o di invalidità permanente tale da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro, per cause diverse dall’infortunio in genere e dalla malattia professionale, una somma pari a € 200.000= (€ 300.000= se il nucleo familiare del dirigente è composto da uno o più figli a carico e/o dal coniuge)
Il dirigente concorre al costo del relativo premio con l’importo di € 200=.
TRASFERTE E MISSIONI
Salvo trattamenti aziendali o individuali di miglior favore, al dirigente spetta il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio nonché il rimborso spese non documentabili, pari ad € 85,00, in caso di trasferta di durata non inferiore a 12 ore nell’arco di 24 ore dalla partenza.
I rimborsi spese non documentabili non fanno parte della retribuzione ad alcun effetto contrattuale, ivi compreso il TFR.
PREVINDAI – PREVIDENZA COMPLEMENTARE
Con decorrenza 01/01/2020 la contribuzione al Previndai è pari alle seguenti percentuali della retribuzione globale effettivamente percepita
Massimale contributivo annuo | Aliquota a carico impresa (%) | Aliquota a carico dirigente (%) |
Fino a 180.000,00 | 4 | 4 |
Nel limite complessivo dell’8%, l’azienda può, d’accordo con il dirigente, farsi carico di una quota fino al 3% della contribuzione dovuta dal dirigente. E’ altresì facoltà dell’azienda anticipare la contribuzione minima prevista a decorrere dal 01/01/2022 (vedi infra).
Sia l’azienda che il dirigente possono inoltre versare una contribuzione aggiuntiva, cioè superiore al 4% a loro carico, anche oltre l’8% complessivo.
Per gli anni dal 2019 al 2021 resta ferma la disciplina vigente prima dell’accordo di rinnovo, mentre dal 1° gennaio 2022 per i dirigenti iscritti o che si iscriveranno, il contributo annuo a carico azienda non potrà risultare inferiore a € 4.800.
Per i dirigenti cessati in corso d’anno il contributo minimo a carico dell’azienda viene riproporzionato in relazione ai mesi di servizio prestato nell’anno di riferimento (a tal fine le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni si considerano come mese intero).
ASSOCIAZIONE 4. MANAGER
Al fine di finanziare l’associazione denominata “4. MANAGER” costituita con lo scopo di realizzare progetti in ambito previdenziale, assistenziale e formativo, le Parti, hanno modificato la contribuzione dovuta alla gestione separata FASI.
In particolare, a decorrere dal 1° gennaio 2019, le Parti hanno stabilito di ridurre la contribuzione dovuta al Fasi gestione separata di un importo pari a € 100,00 e contestualmente di destinare tale importo a 4. MANAGER, per ogni dirigente in servizio, da versare con le stesse modalità previste per la gestione separata FASI.
Distinti saluti.
TERRAZZINI & PARTNERS