7 Gennaio 2025

CIRCOLARE n. 03/2025 – INAIL riduzione del tasso medio di tariffa per interventi di prevenzione

Si ricorda che in caso di interventi effettuati dall’azienda e finalizzati al miglioramento delle condizioni di igiene e sicurezza del lavoro, in aggiunta a quelli previsti dalla normativa in materia, può essere presentata alla competente sede territoriale INAIL, ENTRO il 28 FEBBRAIO 2025, domanda di riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione (ex Modelli […]

Si ricorda che in caso di interventi effettuati dall’azienda e finalizzati al miglioramento delle condizioni di igiene e sicurezza del lavoro, in aggiunta a quelli previsti dalla normativa in materia, può essere presentata alla competente sede territoriale INAIL, ENTRO il 28 FEBBRAIO 2025, domanda di riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione (ex Modelli OT24 e OT20) per l’anno 2025.

Si evidenzia che potrà essere richiesta la riduzione qualunque sia l’anzianità dell’attività aziendale, anche nel primo biennio di attività della posizione assicurativa territoriale – PAT, sempreché gli interventi migliorativi siano stati realizzati nell’anno precedente quello di presentazione della domanda.

 

Nei primi due anni dalla data di inizio attività della PAT la riduzione è applicata nella misura fissa dell’otto per cento.

Dopo il primo biennio di attività della PAT, la percentuale di riduzione del tasso medio di tariffa è determinata in relazione al numero dei lavoratori-anno del triennio della medesima PAT, come di seguito specificato:

 

LAVORATORI ANNO

RIDUZIONE

Fino a 10

28%

Da 10,01 a 50

18%

Da 50,01 a 200

10%

Oltre 200

5%

► N.B. : la riduzione ha effetto solo per l’anno di presentazione della domanda ed è applicata in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso anno, in egual misura, a tutte le voci della PAT.

La riduzione di tasso può essere riconosciuta ai datori di lavoro che:

  • siano in regola con le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e sicurezza dei luoghi di lavoro (n.b: il requisito s’intende realizzato qualora siano osservate tutte le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro con riferimento alla situazione presente alla data del 31 dicembre dell’anno precedente quello di presentazione della domanda) ed in possesso dei requisiti per il rilascio della certificazione di regolarità contributiva (n.b.: la verifica di regolarità è attivata dall’Istituto ed in ogni caso deve sussistere alla data di adozione del provvedimento di accoglimento della domanda di riduzione del tasso per prevenzione);
  • abbiano effettuato, nell’anno precedente quello per il quale è richiesta la riduzione, interventi di miglioramento nel campo della prevenzione degli infortuni e di igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli previsti dalla normativa in materia.

 

Gli interventi possono essere:

A: PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI MORTALI (NON STRADALI)

A-1: AMBIENTI CONFINATI E/O SOSPETTI DI INQUINAMENTO

A-2: PREVENZIONE DEL RISCHIO DI CADUTA DALL’ALTO

A-3: SICUREZZA MACCHINE E TRATTORI

A-4: PREVENZIONE DEL RISCHIO ELETTRICO

A-5: PREVENZIONE DEI RISCHI DA PUNTURE DI INSETTO

A-6 AMBIENTI DI LAVORO

B: PREVENZIONE DEL RISCHIO STRADALE

C: PREVENZIONE DELLE MALATIE PROFESSIONALI

C-1: PREVENZIONE DEL RISCHIO RUMORE

C-2: PREVENZIONE DEL RISCHIO CHIMICO

C-3: PREVENZIONE DEL RISCHIO RADON

C-4: PREVENZIONE DEI DISTURBI MUSCOLO-SCHELETRICI

C-5: PROMOZIONE DELLA SALUTE

C-6: PREVENZIONE DEL RISCHIO MICROCLIMATICO

D: FORMAZIONE, ADDESTRAMENTO, INFORMAZIONE

E: GESTIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA: MISURE ORGANIZZATIVE

F: GESTIONE DELLE EMERGENZE E DPI.

 

Per rendere il modello maggiormente accessibile alle aziende, sono state individuate solo due tipologie di interventi, interventi di tipo “A” e “interventi di tipo “B”, eliminando i punteggi attribuiti a ciascun intervento presenti nel precedente modello.

La classificazione degli interventi nelle due tipologie è stata effettuata in ragione dell’efficacia prevenzionale e dell’onerosità di ciascun intervento.

Per accedere al beneficio, in presenza dei requisiti prescritti, l’azienda deve attuare un intervento di tipo A oppure due interventi di tipo B.

Gli interventi migliorativi possono essere realizzati su una o più PAT, tranne gli interventi della sezione E relativi alle misure organizzative per la gestione della salute e sicurezza sul lavoro e l’intervento F-5 relativo al piano per la gestione dell’emergenza in caso di incendio, che devono essere stati realizzati su tutte le PAT.

Gli interventi contrassegnati dalla lettera P (pluriennale) possono essere riproposti per più anni (due o tre anni a seconda dell’intervento, come specificato nel campo “Note”), fermo restando l’obbligo di presentare il modello in ciascuna annualità (ad esempio, l’intervento A 3.2 “l’azienda ha sostituito una o più macchine immesse sul mercato anteriormente al 21.9.1996 con macchine di analogo tipo conformi alla direttiva 2006/42/CE, recepita in Italia dal d.lgs 17/2010” può essere selezionato per tre anni. L’intervento selezionato nell’anno 2025 può avere come documentazione le fatture di acquisto o i contratti di leasing delle macchine sostitutive datate nell’anno 2024 o nei due anni precedenti, ossia 2023 e 2022).

A pena inammissibilità, la documentazione probante relativa agli interventi effettuati nell’anno solare precedente alla richiesta dovrà essere presentata unitamente alla domanda ENTRO il termine del 28 FEBBRAIO 2025 (n.b.: non verrà presa in considerazione documentazione presentata oltre il predetto termine); in particolare, all’interno del servizio online, per ogni intervento migliorativo, dovrà essere allegato alla domanda un file in formato pdf contenente la relativa documentazione probante l’effettuazione dell’intervento stesso, riportante data e firma (n.b.: il nome del file dovrà riportare la sezione, il numero di intervento e, in carattere minuscolo, il riferimento al documento allegato).

Con riferimento agli interventi riguardanti l’implementazione e/o l’adozione di “procedure”, si precisa che per “procedura” si intende un insieme sistematico di istruzioni operative su come eseguire una determinata operazione o attività, formalmente emessa dall’azienda, resa nota ai lavoratori e attuata. La procedura deve essere caratterizzata, oltre che da data e firma, da: – contenuti, che devono essere congruenti con l’oggetto dell’intervento; – prove documentali dell’attuazione nell’anno solare precedente quello di presentazione della domanda.

È facoltà sia dell’azienda che dell’Istituto fornire o richiedere altra documentazione atta a dimostrare quanto dichiarato nel modulo.

È fatta salva la facoltà dell’Inail di procedere, in sede d’istruttoria o successivamente, alla verifica di quanto dichiarato dal richiedente.

Il provvedimento di accoglimento o di rigetto della domanda, debitamente motivato, sarà comunicato al Datore di lavoro con Posta Elettronica Certificata ENTRO 120 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda.

 

Distinti saluti.

TERRAZZINI & PARTNERS

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