3 Gennaio 2023

CIRCOLARE n. 03/2023 – LEGGE DI BILANCIO 2023 E NOVITA’ NORMATIVE

A seguito dell’approvazione della Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022) e del decreto legge n. 198/2022 (c.d decreto milleproroghe), riportiamo di seguito le principali novità 2023 in materia di fisco, lavoro e previdenza, in attesa delle circolari esplicative e degli approfondimenti degli Enti coinvolti. RIDUZIONE IMPOSTA SOSTITUIVA SUI PREMI DI RISULTATO (art. 1, c. […]

A seguito dell’approvazione della Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022) e del decreto legge n. 198/2022 (c.d decreto milleproroghe), riportiamo di seguito le principali novità 2023 in materia di fisco, lavoro e previdenza, in attesa delle circolari esplicative e degli approfondimenti degli Enti coinvolti.

RIDUZIONE IMPOSTA SOSTITUIVA SUI PREMI DI RISULTATO (art. 1, c. 63, L. n. 197/2022)

Limitatamente all’anno 2023 è prevista la riduzione dal 10% al 5% dell’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle somme erogate sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d’impresa ai lavoratori dipendenti del settore privato.

Si ricorda che, l’agevolazione si applica su premi di risultato ovvero su somme di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata a incrementi di produttività, redditività, qualità ed efficienza ed innovazione nonché sulle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa, a condizione che l’erogazione del premio di risultato avvenga in esecuzione di quanto previsto dai contratti aziendali o territoriali stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o dalle loro rappresentanze sindacali aziendali o dalle RSU

 

DETASSAZIONE DELLE MANCE (art. 1, c. 62, L. n. 197/2022)

Nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, le somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità, anche attraverso mezzi di pagamento elettronici, riversate ai lavoratori del settore privato, costituiscono redditi di lavoro dipendente e, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggette a un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali con l’aliquota del 5 per cento, entro il limite del 25 per cento del reddito percepito nell’anno per le relative prestazioni di lavoro. Tali somme sono escluse dalla retribuzione imponibile ai fini del calcolo dei contributi previdenziali e dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e non sono computate ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto.

 

SGRAVIO CONTRIBUTIVO A CARICO DEI LAVORATORI DIPENDENTI (art. 1, c. 281 L. n. 197/2022)

Limitatamente ai periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, è previsto un esonero sulla quota dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori dipendenti pubblici e privati, esclusi i lavoratori domestici, pari al:

– 2% se la retribuzione imponibile non eccede l’importo mensile di 2.692 euro;

– 3% se la retribuzione imponibile non eccede l’importo mensile di 1.923 euro.

La retribuzione imponibile è parametrata su base mensile per 13 mensilità e i limiti di importo mensile sono maggiorati del rateo di tredicesima per la competenza del mese di dicembre.

 

ESONERO CONTRIBUTIVO ASSUNZIONE BENEFICIARI REDDITO DI CITTADINANZA (art. 1, c. 294-295 L. n. 197/2022)

Ai datori di lavoro privati che, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, assumono beneficiari reddito di cittadinanza con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è riconosciuto, per un periodo massimo di dodici mesi, l’esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. è riconosciuto anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023. Tale esonero è riconosciuto anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.

L’efficacia della suddetta disposizione è condizionata, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, all’autorizzazione della Commissione europea

 

ESONERO CONTRIBUTIVO ASSUNZIONE GIOVANI UNDER36 (art. 1, c. 297 L. n. 197/2022)

Al fine di promuovere l’occupazione giovanile stabile, le disposizioni di cui all’art. 1, c. 10, L. n. 178/2020 (c.d. esonero contributivo assunzione under36) si applicano anche alle nuove assunzioni a tempo indeterminato e alle trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato di dipendenti che non abbiano mai lavorato a tempo indeterminato, effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

L’efficacia della suddetta disposizione è condizionata, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, all’autorizzazione della Commissione europea

 

ESONERO CONTRIBUTIVO ASSUNZIONE DONNE SVANTAGGIATE (art. 1, c. 298 L. n. 197/2022)

Al fine di promuovere le assunzioni di personale femminile, le disposizioni di cui all’art. 1, c. 16, L. n. 178/2020 (c.d. esonero contributivo assunzione donne svantaggiate), si applicano anche alle nuove assunzioni di donne lavoratrici effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

L’efficacia della suddetta disposizione è condizionata, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, all’autorizzazione della Commissione europea

 

SMART WORKING C.D. LAVORATORI FRAGILI (art. 1, c. 306, L. n. 197/2022)

Fino al 31 marzo 2023, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della salute di cui all’art. 17, c. 2, DL n. 221/2021 (c.d. LAVORATORI FRAGILI), il datore di lavoro assicura lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile anche attraverso l’adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento.

 

REDDITO DI CITTADINANZA (art. 1, c. 313 – 322, L. n. 197/2022)

Ridefinita la disciplina dei reddito di cittadinanza, prevedendo al contempo, la sua abrogazione dal 1° gennaio 2024. In particolare:

– dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, la durata del reddito di cittadinanza è limitata a 7 mensilità (salvo che per i nuclei familiari con persone con disabilità, minorenni o con almeno 60 anni di età);

– dal 1° gennaio 2023, i beneficiari del reddito di cittadinanza tenuti all’adesione a un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale, sono obbligati a frequentare, per un periodo di 6 mesi, un corso di formazione o di riqualificazione professionale, pena la decadenza dal beneficio per l’intero nucleo familiare;

– per i beneficiari di età tra 18 e 29 anni che non hanno adempiuto all’obbligo scolastico, l’erogazione del reddito di cittadinanza è condizionata anche all’iscrizione e alla frequenza di percorsi di istruzione di primo livello, o comunque funzionali all’adempimento del predetto obbligo;

– la componente del reddito di cittadinanza pari all’ammontare del canone annuo previsto nel contratto in locazione, corrisposta ad integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione in locazione fino a un massimo di 3.360 euro annui, è erogata direttamente al locatore dell’immobile risultante dal contratto di locazione che la imputa al pagamento parziale o totale del canone;

– il maggior reddito da lavoro percepito in forza di contratti di lavoro stagionale o intermittente non concorre alla determinazione del beneficio economico entro il limite massimo di 3.000 euro lordi;

– i Comuni, nell’ambito dei progetti utili alla collettività, impiegano tutti (e non più almeno un terzo, come finora previsto) i percettori di reddito di cittadinanza residenti che hanno sottoscritto un Patto per il lavoro o un Patto per l’inclusione sociale;

– si decade dal beneficio nel caso in cui uno dei componenti il nucleo familiare non accetti la prima offerta di lavoro.

 

PRESTAZIONI OCCASIONALI – VOUCHER LAVORO (art. 1, c. 342 – 354 , L. n. 197/2022)

Viene estesa la possibilità di acquisire le prestazioni occasionali – voucher lavoro ex art 54-bis del D.L. n. 50/2017.

Innanzitutto, viene aumentato da 5.000 a 10.000 euro il limite massimo di compensi che, nel corso di un anno civile, possono essere corrisposti da ciascun utilizzatore per prestazioni occasionali, con riferimento alla totalità dei prestatori. Restano, invece, fermi a 5.000 euro il compenso massimo che può essere percepito da ciascun prestatore nel corso dell’anno civile e a 2.500 euro il compenso massimo che ogni prestatore può ricevere dal medesimo utilizzatore.

Viene inoltre ampliata la platea dei datori di lavoro che possono acquisire le prestazioni di lavoro occasionale. In base alla nuova previsione, non è ammesso il ricorso al contratto di prestazione lavoro occasionale ai datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze più di 10 (invece che più 5, come finora previsto) lavoratori subordinati a tempo indeterminato.

Viene inoltre precisato che la disciplina sulle prestazioni occasionali si applica anche alle attività lavorative di natura occasionale svolte nell’ambito delle attività di discoteche, sale da ballo, night club e simili, di cui al codice ATECO 93.29.1.

 

ASSEGNO UNICO UNIVERSALE (art. 1, 357, L. n. 197/2022)

Dal 1° gennaio 2023:

– la misura dell’assegno unico universale viene aumentata del 50% per ciascun figlio di età inferiore a un anno, oppure di età inferiore a 3 anni ma solo nel caso in cui l’ISEE del nucleo familiare sia superiore a 40.000 euro e nel nucleo medesimo vi siano almeno 3 figli;

– si eleva da 100 a 150 euro mensili la maggiorazione forfettaria dell’assegno prevista per i nuclei familiari con 4 o più figli a carico;

– sono rese permanenti le maggiorazioni dell’assegno per persone con disabilità.

Per effetto delle nuove previsioni, l’importo dell’assegno per ogni figlio minore, pari a un massimo di 175 euro mensili per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro (da ridursi gradualmente in funzione del crescere del valore ISEE), è riconosciuto anche ai figli maggiorenni a carico e disabili.

Anche la maggiorazione prevista per i figli minorenni disabili (da un minimo di 85 euro a un massimo di 105 euro), viene estesa, in via permanente, a ciascun figlio con disabilità di età inferiore a 21 anni.

Viene inoltre confermato l’incremento di 120 euro al mese della maggiorazione transitoria riconosciuta ai nuclei familiari con almeno un figlio a carico con disabilità qualora il valore dell’ISEE del nucleo familiare non sia superiore a 25.000 euro e sia stato effettivamente percepito, nel corso del 2021, l’assegno per il nucleo familiare, in presenza di figli minori.

 

CONGEDO PARENTALE (art. 1, c. 359, L. n. 197/2022)

Ai lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2022, è riconosciuto, fino al sesto anno di vita del bambino, un mese di congedo parentale indennizzato nella misura dell’80% (anziché del 30%) della retribuzione.

 

QUOTA 103 E BONUS PER LAVORATORI CHE RITARDANO IL PENSIONAMENTO (art. 1, c. 283-287, L. n. 197/2022)

Limitatamente all’anno 2023 viene previsto un trattamento pensionistico anticipato cui può accedere chi, entro il 31 dicembre 2023, ha un’età anagrafica di almeno 62 anni e un’anzianità contributiva di almeno 41 anni, a condizione che il valore lordo mensile del trattamento di pensione anticipata non sia superiore a 5 volte il trattamento minimo.

Tale pensione non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione stessa e fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.

I lavoratori che pur avendo maturato i requisiti pensionistici di quota 103, rimarranno in servizio potranno richiedere al datore di lavoro la corresponsione a proprio favore di un bonus corrispondente alla quota a proprio carico della contribuzione IVS (gestione pensionistica), con conseguente esclusione del versamento della quota contributiva e del relativo accredito (n.b.: le modalità di attuazione di tale disposizione dovranno essere definite dal Ministero del lavoro entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della L. n. 197/2022).

 

APE SOCIALE art. 1, c. 288-291, L. n. 197/2022)

Prorogata per tutto il 2023 l’Ape sociale e confermata anche per il 2023 la possibilità, per gli addetti a mansioni gravose o pesanti qualora svolgano tali attività da almeno 7 anni negli ultimi 10 ovvero almeno 6 anni negli ultimi 7, di accedere alla misura qualora siano in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 36 anni, ridotta a 32 anni nel caso di operai edili, ceramisti e conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta.

 

OPZIONE DONNA (art. 1, c. 292, L. n. 197/2022)

Anche per l’anno 2023 possono accedere al trattamento pensionistico anticipato le lavoratrici che entro il 31 dicembre 2022 hanno maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un’età anagrafica di almeno 60 anni, ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di 2 anni, e che si trovano in una delle seguenti condizioni:

– assistono, al momento della richiesta e da almeno 6 mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 70 anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;

– hanno una riduzione della capacità lavorativa uguale o superiore al 74% (accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile);

– sono lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso il Ministero per le imprese e il Made in Italy. In questo caso, la riduzione di 2 anni del requisito anagrafico di 60 anni trova applicazione a prescindere dal numero di figli.

 

RIFORMA SETTORE DELLO SPORT (art. 16, c. 1-2, DL n. 198/2022)

Nel settore dello sport, il D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, recante il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo, come modificato dal “Decreto correttivo” di cui D.Lgs. 5 ottobre 2022, n. 163, troverà applicazione a decorrere dal 1° luglio 2023.

 

FONDI DI SOLIDARIETA’ BILATERALI (art. 9, c. 3, DL n. 198/2022)

I fondi di solidarietà bilaterali già costituiti al 1° gennaio 2022 devono adeguarsi alle disposizioni previste dalla Riforma degli ammortizzatori sociali entro il 30 giugno 2023; in mancanza, i datori di lavoro del relativo settore confluiscono, a decorrere dal 1° luglio 2023, nel fondo di integrazione salariale al quale sono trasferiti i contributi già versati o comunque dovuti dai datori di lavoro medesimi (art. 9, comma 3, lett. a, DL n. 198/2022).

Anche i fondi di solidarietà bilaterali alternativi già costituiti al 1° gennaio 2022 devono adeguarsi alle previsioni della Riforma degli Ammortizzatori sociali entro il 30 giugno 2023; in mancanza, i datori di lavoro confluiscono nel fondo di integrazione salariale a decorrere dal 1° luglio 2023 (art. 9, comma 3, lett. b, DL n. 198/2022).

Le medesime proroghe sono previste, altresì, con riferimento all’adeguamento a specifiche norme in tema di Assegno di integrazione salariale, del Fondo territoriale intersettoriale delle Province autonome di Trento e di Bolzano e altri fondi di solidarietà (art. 9, comma 3, lett. c, DL n. 198/2022).

 

REGIME FORFETARIO PER PERSONE FISICHE ESERCENTI ATTIVITA’ DI IMPRESA, ARTI E PROFESSIONI (art. 1, c. 54, L. n. 197/2022)

Viene innalzata a 85.000 euro la soglia di ricavi e compensi che consente alle persone fisiche esercenti attività di impresa, arti e professioni di applicare un’imposta forfettaria del 15% sostitutiva di quelle ordinariamente previste.

Il regime forfetario cessa di avere applicazione dall’anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti sono superiori a 100.000 euro. In tale ultimo caso è dovuta l’imposta sul valore aggiunto a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite.

 

FLAT TAX INCREMENTALE PER PERSONE FISICHE ESERCENTI ATTIVITA’ DI IMPRESA, ARTI E PROFESSIONI DIVERSI DAI FORFETARI (art. 1, c. 55, L. n. 197/2022)

Limitatamente all’anno 2023, per le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti e professioni che non applicano il regime forfettario viene prevista l’applicazione di un’imposta forfettaria del 15% sostitutiva di quelle ordinariamente su base imponibile, comunque non superiore a 40.000 euro, pari alla differenza tra il reddito d’impresa e di lavoro autonomo determinato nel 2023 e il reddito d’impresa e di lavoro autonomo d’importo più elevato dichiarato negli anni dal 2020 al 2022, decurtata di un importo pari al 5 per cento di quest’ultimo ammontare.

 

DECONTRIBUZIONE SUD (msg INPS 4593-2022)

L’Inps con messaggio n.4593/2022 ha confermato che la Commissione europea, con la decisione C(2022) 9191 final del 6 dicembre 2022, ha prorogato l’applicabilità della decontribuzione SUD fino al mese di competenza dicembre 2023,ritenendo che le misure di sostegno nazionali possano aiutare effettivamente le imprese colpite dalle gravi perturbazioni dell’economia causate dall’aggressione russa all’Ucraina, dalle sanzioni imposte dall’Unione europea o dai suoi partner internazionali, nonché dalle contromisure economiche adottate finora dalla Russia, preservando i livelli di occupazione.

Inoltre, con la medesima decisione il massimale di erogazione degli aiuti ricompresi nel Temporary Crisis Framework è stato innalzato a:

– 300.000 euro per le imprese attive nei settori della pesca e dell’acquacoltura;

– 2 milioni di euro per tutte le altre imprese ammissibili al regime di aiuti esistente.

 

Distinti saluti.

TERRAZZINI & PARTNERS

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