CIRCOLARE n. 03/2020 – INAIL riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione
Si ricorda che in caso di interventi effettuati dall’azienda e finalizzati al miglioramento delle condizioni di igiene e sicurezza del lavoro, in aggiunta a quelli previsti dalla normativa in materia, può essere presentata alla competente sede territoriale INAIL, ENTRO il 29 febbraio 2020, domanda di riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione (ex Modelli OT24 e OT20) per l’anno 2020.
Si evidenzia che potrà essere richiesta la riduzione qualunque sia l’anzianità dell’attività aziendale, anche nel primo biennio di attività della posizione assicurativa territoriale – PAT.
Nei primi due anni dalla data di inizio attività della PAT la riduzione è applicata nella misura fissa dell’otto per cento.
Dopo il primo biennio di attività della PAT, la percentuale di riduzione del tasso medio di tariffa è determinata in relazione al numero dei lavoratori-anno del triennio della medesima PAT, come di seguito specificato:
LAVORATORI ANNO | RIDUZIONE |
Fino a 10 | 28% |
Da 11 a 50 | 18% |
Da 51 a 200 | 10% |
Oltre 200 | 5% |
n.b.: la riduzione ha effetto solo per l’anno di presentazione della domanda ed è applicata in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso anno, in egual misura a tutte le voci della PAT.
La riduzione di tasso può essere riconosciuta ai datori di lavoro che:
- siano in regola con le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e sicurezza dei luoghi di lavoro (n.b: il requisito s’intende realizzato qualora siano osservate tutte le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro con riferimento alla situazione presente alla data del 31 dicembre dell’anno precedente quello di presentazione della domanda) ed in possesso dei requisiti per il rilascio della certificazione di regolarità contributiva (n.b.: la verifica di regolarità è attivata dall’Istituto nel periodo che intercorre tra il 1° e il 30 aprile dell’anno di presentazione della domanda.
In ogni caso, la regolarità deve sussistere alla data di adozione del provvedimento di accoglimento della domanda di riduzione del tasso per prevenzione);
- abbiano effettuato, nell’anno precedente quello per il quale è richiesta la riduzione, interventi di miglioramento nel campo della prevenzione degli infortuni e di igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli previsti dalla normativa in materia, tali che la somma dei loro punteggi sia pari almeno a 100. In generale, per il raggiungimento di tale punteggio è possibile selezionare interventi relativi a diverse sezioni o anche ad una sola sezione del modello di domanda; nel caso di selezione di interventi della sezione B – “Interventi di carattere generale ispirati alla responsabilità sociale” – il punteggio pari a 100 dovrà essere conseguito interamente all’interno della stessa Sezione B. Una volta individuati interventi sufficienti a far raggiungere un punteggio almeno pari a 100, è inibita la selezione di ulteriori interventi. Qualora l’azienda abbia effettuato gli interventi solo su singole posizioni assicurative (sezioni C ed E), il punteggio è calcolato per ciascuna PAT e, quindi, per ogni PAT è necessario aver effettuato interventi tali che la somma dei loro punteggi sia pari almeno a 100.
Gli interventi possono essere:
- Interventi di carattere generale (sezione A) e Interventi di carattere generale ispirati alla responsabilità sociale (sezione B)
Possono essere realizzati in tutti i settori produttivi e si riflettono sull’azienda nel suo complesso. Tali interventi sono presenti nella sezione A e B e si riferiscono a tutte le PAT del codice cliente.
- Interventi trasversali (sezione C)
Possono essere realizzati in tutti i settori produttivi e sono validi solo sulle singole PAT in cui gli stessi sono stati effettuati. Alcuni interventi presentano una differenziazione del punteggio a seconda del settore produttivo della PAT Trattasi degli interventi della sezione C.
- Interventi settoriali generali (sezione D)
Possono essere realizzati solo dalle aziende (codice cliente) appartenenti a determinati settori produttivi e si riflettono sull’azienda nel suo complesso. Trattasi degli interventi della sezione D e si riferiscono a tutte le PAT del codice cliente.
- Interventi settoriali (sezione E)
Possono essere realizzati solo in alcuni settori produttivi; sono validi solo sulle singole PAT in cui gli stessi sono stati effettuati; presentano una differenziazione del punteggio a seconda del settore produttivo. Trattasi degli interventi della sezione E.
A pena inammissibilità, la documentazione probante relativa agli interventi effettuati nell’anno solare precedente alla richiesta dovrà essere presentata unitamente alla domanda ENTRO il termine del 29 febbraio 2020 (n.b.: non verrà presa in considerazione documentazione presentata oltre il predetto termine); in particolare, all’interno del servizio online, per ogni intervento migliorativo, dovrà essere allegato alla domanda un file in formato pdf contenente la relativa documentazione probante l’effettuazione dell’intervento stesso, riportante data e firma (n.b.: il nome del file dovrà riportare la sezione, il numero di intervento e, in carattere minuscolo, il riferimento al documento allegato).
Il provvedimento di accoglimento o di rigetto della domanda, debitamente motivato, sarà comunicato al Datore di lavoro con Posta Elettronica Certificata ENTRO 120 dalla scadenza del termine di presentazione della domanda, previa verifica da parte dell’Istituto stesso degli interventi dichiarati.
Distinti saluti.
TERRAZZINI & PARTNERS