CIRCOLARE n. 02/2018 – PROSPETTO INFORMATIVO DISABILI 2018
Si ricorda che il termine per la trasmissione in via telematica del prospetto informativo con il quale i datori di lavoro comunicano la situazione del personale occupato al 31.12.2017 ai fini dell’applicazione della normativa sul collocamento dei disabili (Legge 68/99) è stabilito per il 31 gennaio; l’invio telematico è obbligatorio qualora rispetto all’ultimo prospetto inviato, siano intervenuti cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l’obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva.
Lo Studio, in qualità di intermediario abilitato, è a disposizione per compilare ed inviare il suddetto prospetto. Per poter adempiere l’obbligo nel migliore dei modi si chiede, alle sole aziende con numero di dipendenti pari o superiore a 15, di compilare, sottoscrivere la scheda allegata e restituirla via fax (02-67733612) entro il 19/01/2018.
Ricordiamo che dal 1° gennaio 2018, viene soppresso l’art. 3, comma 2 L. 68/1999, che prevedeva, nelle aziende da 15 a 35 dipendenti, un anno di tempo per assumere un lavoratore disabile dal momento in cui veniva effettuata una nuova assunzione (la sedicesima).
Con la modifica introdotta dal Jobs Act (DLgs. 151/2015) e successiva proroga, disposta dal decreto semplificazioni convertito con L. 19/2017, l’obbligo di assunzione del soggetto disabile avviene già con la 15ma unità.
In considerazione di ciò, le aziende da 15 a 35 dipendenti, qualora non avessero ancora assunto un lavoratore disabile, avranno 60 giorni di tempo dal 01/01/2018 per mettersi in regola; tali aziende pertanto, avranno l’obbligo di inserire 1 dipendente disabile e/o stipulare una convenzione entro e non oltre il 01/03/2018.
Di seguito vengono forniti brevi cenni per l’adempimento dell’obbligo.
I datori di lavoro che occupano personale dipendente devono avere in forza soggetti disabili – ex L.68/99 – nelle seguenti misure:
- 7% dei lavoratori occupati per i datori di lavoro che occupano più di 50 dipendenti
- 2 lavoratori per i datori che occupano da 36 a 50 dipendenti
- 1 lavoratore per i datori che occupano da 15 a 35 dipendenti
- 0 lavoratori per i datori che occupano da 0 a 14 dipendenti
I datori di lavoro che occupano più di 50 dipendenti sono, inoltre, tenuti ad assumere i soggetti appartenenti alle categorie protette ex art. 18 L. 68/99 (ovvero orfani e coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per cause di lavoro, di guerra o di servizio; coniugi e figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e dei profughi italiani rimpatriati) nelle seguenti misure:
- 1 lavoratore per i datori che occupano da 51 a 150 dipendenti
- 1% dei lavoratori occupati per i datori di lavoro che occupano più di 150 dipendenti
I datori di lavoro dovranno inviare il prospetto informativo al nodo regionale ove presente la sede legale.
La società Capogruppo potrà presentare il prospetto informativo per conto delle società facenti parte il gruppo indicando le compensazioni delle posizioni/scoperture disabili all’interno delle società facenti parte il gruppo stesso.
Si ricordano le sanzioni previste dall’art. 15 della legge n. 68/1999, come modificate dal D.M. del 15/12/10 e dal D.Lgs 185/2016:
- mancata presentazione del prospetto informativo: 635,11 euro più la maggiorazione di 30,76 euro per ogni giorno di ritardo;
mancata copertura della quota di riserva: il c.d. correttivo al Jobs act (Decreto Legislativo n. 185/2016), ha inasprito le sanzioni per mancata assunzione del disabile (le quali, ovviamente, riguardano tutte le imprese piccole e grandi che non hanno ottemperato all’obbligo) che passano da 62,77 euro a 153,20 euro per ogni giorno lavorativo di ritardo nell’assunzione del disabile. La sanzione, fissa ma progressiva, è diffidabile (1/4 dell’importo complessivo) a condizione che il datore di lavoro, oltre alla presentazione del prospetto informativo, sottoscriva il contratto di assunzione con il portatore di handicap.
Distinti saluti.
TERRAZZINI & PARTNERS