5 Gennaio 2022

CIRCOLARE n. 02/2022 – DL 229/2021 Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria

Vi informiamo che è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 309 del 30/12/2021, ed è entrato in vigore il 31/12/2021,  il DL 229/2021 (recante misure urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria. In particolare sono previste le seguenti nuove misure in merito all’estensione del Green Pass […]

Vi informiamo che è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 309 del 30/12/2021, ed è entrato in vigore il 31/12/2021,  il DL 229/2021 (recante misure urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria.

In particolare sono previste le seguenti nuove misure in merito all’estensione del Green Pass rafforzato e le quarantene per i vaccinati.

Green Pass rafforzato

A partire dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza, viene ampliato l’obbligo di possesso del c.d. Green Pass rafforzato per l’accesso ai seguenti servizi / attività:

– alberghi e strutture ricettive;

– feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;

– sagre e fiere;

– centri congressi;

– servizi di ristorazione anche all’aperto;

– impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici;

– piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all’aperto;

– centro culturali, centro sociali e ricreativi per le attività all’aperto.

I titolari o i gestori dei suddetti servizi e delle suddette attività sono tenuti a verificare che l’accesso ai servizi e alle attività avvenga nel rispetto delle disposizioni previste.

Inoltre il Green Pass rafforzato è necessario per l’accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto compreso il trasporto pubblico locale o regionale.

 

Quarantene

Per coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19 nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione nonché dopo la somministrazione della dose di richiamo non si applica la quarantena precauzionale.

Peraltro, agli stessi soggetti, fino al decimo giorno successivo all’ultima esposizione al caso, è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 e qualora sintomatici, di effettuare un test antigenico rapido o molecolare al quinto giorno successivo all’ultima esposizione al caso.

Viene, inoltre, previsto che la cessazione della quarantena o dell’auto-sorveglianza sopradescritta consegua all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, effettuato anche presso centri privati; in tale ultimo caso la trasmissione all’Asl del referto a esito negativo, con modalità anche elettroniche, determina la cessazione di quarantena o del periodo di auto-sorveglianza.

 

Regime sanzionatorio

In caso di violazione delle suddette disposizioni, salvo che il fatto costituisca reato, è applicabile una sanzione amministrativa da euro 400 a euro 1.000. Per i titolari o i gestori dei suindicati servizi e delle suindicate attività è altresì previsto che, dopo due violazioni, commesse in giornate diverse, si applica, a partire dalla terza violazione, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da uno a dieci giorni.

 

Distinti saluti.

TERRAZZINI & PARTNERS

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