CIRCOLARE 21bis/2023 – ASD – SSD NORMATIVA ANTIPEDOFILIA
Con riferimento alla ns. circolare n. 20-bis RIFORMA DEL LAVORO NEL SETTORE SPORTIVO del 06/09/2023 segnaliamo che, con la nuova qualificazione di lavoratori prevista dal D.Lgs. 36/2021 per i collaboratori delle associazioni / società sportive dilettantistiche, alle stesse, in quanto datori di lavoro sono applicabili le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 39 del 4 marzo 2014 (Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile).
In particolare, ai sensi del D.Lgs. n. 39/2014, il soggetto (datore di lavoro) che intenda impiegare al lavoro una persona per svolgere attività di lavoro subordinato o autonomo (co.co.co/P.IVA) comportanti contatti diretti e regolari con minori, deve preventivamente richiedere il certificato penale del casellario giudiziale ex art. 25-bis DPR 313/2002, al fine di verificare l’esistenza di condanne ovvero l’irrogazione di sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori per taluno dei reati di cui agli artt.:
- 600-bis c.p (prostituzione minorile);
- 600-ter c.p. (pornografia minorile);
- 600-quater c.p. (detenzione materiale pornografico);
- 600-quindquies c.p. (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile);
- 609-undecies c.p. (adescamento minorenni).
n.b.: si allega fac-simile di richiesta (modello n. 3 bis) a cui dovrà essere allegato modulo di consenso del lavoratore interessato.
Il datore di lavoro che ometta di richiedere preventivamente il suddetto certificato è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 10.000,00= a € 15.000,00=.
Distinti saluti.
TERRAZZINI & PARTNERS