CIRCOALRE n. 33/2022 – D.L. 50/2022 (c.d decreto aiuti) erogazione una tantum 200 Euro CHIARIMENTI
Con riferimento alle ns. circolari n. 30/2022 Novità Normative e n. 31/2022 DL 50/2022 (c.d decreto aiuti) – erogazione una tantum 200 euro, segnaliamo che l’INPS con la circolare n. 73/2022 e con i messaggi n. 2505/2022, 2559/2022 e 2580/2022, ha fornito i seguenti chiarimenti ed indicazioni operative in merito all’erogazione dell’indennità una tantum di […]
Con riferimento alle ns. circolari n. 30/2022 Novità Normative e n. 31/2022 DL 50/2022 (c.d decreto aiuti) – erogazione una tantum 200 euro, segnaliamo che l’INPS con la circolare n. 73/2022 e con i messaggi n. 2505/2022, 2559/2022 e 2580/2022, ha fornito i seguenti chiarimenti ed indicazioni operative in merito all’erogazione dell’indennità una tantum di 200 euro prevista dagli arti 31 e 32. DL 50/2022 (c.d. decreto aiuti).
Possono beneficiare dell’indennità una tantum:
- i lavoratori dipendenti in forza nel mese di luglio 2022, compresi i lavoratori stagionali, a tempo determinato, intermittenti e iscritti al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo e con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, non titolari dei trattamenti pensionistici / reddito di cittadinanza di cui all’art. 32, commi 1 e 18, DL n. 50/2022 e che hanno diritto / hanno beneficiato dell’esonero contributivo ex art 1, c. 121, L. 234/21 (esonero di 0,8 punti percentuali sulla quota a carico del lavoratore) per almeno una mensilità nel periodo dal 1 gennaio 2022 al 23 giugno 2022 (n.b. la fruizione dell’esonero di 0,8 punti percentuali SOLO sulla quota a carico del lavoratore esclusivamente sui ratei di tredicesima non è utile ai fini del riconoscimento dell’indennità in trattazione);
- lavoratori domestici che abbiano in essere uno o più rapporti di lavoro domestico alla data del 18 maggio 2022 e con reddito anno 2021 assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, NON superiore a 35.000 euro; tali lavoratori NON devono, inoltre, essere titolari né di attività da lavoro dipendente non riconducibile alla gestione del lavoro domestico, né di trattamenti pensionistici;
- soggetti residenti in Italia, titolari di uno o più trattamenti pensionistici, sia diretti che ai superstiti, a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 30 giugno 2022. Gli interessati devono essere in possesso di un reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l’anno 2021 a 35.000 euro;
- titolari nel mese di giugno 2022 di prestazioni di disoccupazione Naspi e Dis-Coll;
- fruitori nel corso del 2022 di indennità di disoccupazione agricola di competenza del 2021 di cui all’art. 32 della L. n. 264/1949;
- beneficiari delle c.d. indennità covid2021 (art. 10, c. 1-9, DL 41/2021 / ART. 42 DL 73/2021);
- soggetti non titolari di trattamenti pensionistici, titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art. 409 c.p.c, i cui contratti siano attivi alla data del 18/05/2022 e iscritti alla Gestione separata INPS L. n. 335/1995, che possono far valere, per l’anno 2021, un reddito derivante da tali rapporti non superiore a 35.000 euro;
- lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti di cui agli artt. da 13 a 18 del D.Lgs. n. 81/2015 privi di rapporto di lavoro nel mese di luglio 2022, che, nell’anno 2021, abbiano svolto prestazioni lavorative per almeno 50 giornate e purché abbiano reddito, derivante dai suddetti rapporti, non superiore a 35.000 euro per l’anno 2021;
- lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo (FPLS) che, nel 2021 abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati e purché abbiano un reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l’anno 2021;
- lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie che, nel 2021 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all’articolo 2222 c.c. Per tali contratti deve risultare, per il 2021, l’accredito di almeno un contributo mensile e i lavoratori devono essere già iscritti, alla data 18/05/2022, alla Gestione separata INPS L. n. 335/1995;
- incaricati alle vendite a domicilio di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 114/1998 con reddito nell’anno 2021, derivante dalle medesime attività, superiore a 5.000 euro e titolari di partita IVA attiva, iscritti alla data di entrata in vigore del D.L. n. 50/2022 alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della L. n. 335/1995;
- nuclei beneficiari del Reddito di cittadinanza di cui al D.L. n. 4/2019. L’indennità non è corrisposta nei nuclei in cui è presente almeno un beneficiario delle indennità di cui all’art. 31 e di cui ai commi da 1 a 16 dell’art. 32 del D.L. n. 50/2022.
L’indennità una tantum:
- verrà erogata dal datore di lavoro ai lavoratori dipendenti in forza nel mese di luglio 2022; nel caso in cui siano titolari di più rapporti di lavoro sarà erogata dal datore di lavoro a cui è stata inoltrata specifica dichiarazione, attestante anche di non avere fatto analoga richiesta ad altri datori di lavoro. I datori di lavoro recupereranno l’indennità una tantum anticipata ai lavoratori richiedenti esponendo il relativo importo nella denuncia UniEmens.
- verrà erogata d’ufficio dall’INPS ai titolari di trattamenti pensionistici, ai fruitori di Naspi, Dis-Coll e di indennità di disoccupazione agricola, ai nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza, ai percettori indennità covid2021;
- verrà erogata dall’INPS a domanda del beneficiario in tutti gli altri casi; in particolare la domanda potrà essere presentata (inps.it sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” raggiungibile a partire dalla home page dell’INPS, seguendo il percorso “Prestazioni e servizi” – “Servizi” – “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”):
- dal 20 giugno 2022 fino al 31 ottobre 2022 dai lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti privi di rapporto di lavoro nel mese di luglio 2022, dai lavoratori autonomi occasionali, dagli addetti alle vendite a domicilio, dai lavoratori dello spettacolo e dai collaboratori coordinati e continuativi;
- dal 20 giugno 2022 fino al 30 settembre 2022 da parte dei lavoratori domestici.
Distinti saluti.
TERRAZZINI & PARTNERS