9 Aprile 2025

CCNL Dirigenti e Quadri Superiori PMI: tutte le novità del rinnovo 2025–2027

Dai nuovi minimi retributivi alle tutele per malattia e genitorialità: cosa cambia con l’accordo firmato da Confapi e Federmanager

Il 25 marzo 2025, la Confederazione italiana della piccola e media industria privata (Confapi) e la Federazione nazionale dirigenti di aziende industriali (Federmanager) hanno sottoscritto un accordo per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) destinato ai dirigenti e ai quadri superiori delle piccole e medie imprese. Questo nuovo contratto, con validità dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2027, introduce significative modifiche sia sul piano economico che normativo, mirate ad adeguare le condizioni lavorative alle attuali esigenze del mercato.

Trattamento economico: aumenti e nuovi minimi retributivi

Una delle principali novità riguarda l’aggiornamento dei minimi retributivi per dirigenti e quadri superiori. Per i dirigenti, il minimo contrattuale mensile è fissato a €5.773,79 dal 1° gennaio 2025 e aumenterà a €6.081,48 dal 1° gennaio 2026. 

Per i dirigenti fino a 43 anni di età, neoassunti o promossi durante la vigenza del contratto, è previsto un minimo contrattuale mensile di €4.540,80 per il 2025, che salirà a €4.783,75 nel 2026. 

Anche per i quadri superiori sono stati stabiliti nuovi minimi retributivi: €3.846,15 dal 1° gennaio 2025 e €4.000,00 dal 1° gennaio 2026. 

Indennità una tantum per il periodo precedente

A copertura del periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, l’accordo prevede l’erogazione di un importo una tantum pari a €3.000 lordi per i dirigenti e €2.000 lordi per i quadri superiori. Questo importo sarà corrisposto in due tranche (in 04/2025 e in 06/2025) di pari importo, ai lavoratori in forza al 25 marzo 2025, con specifici requisiti di anzianità e retribuzione annua lorda. Tale misura riconosce il contributo dei lavoratori nel periodo antecedente al rinnovo contrattuale.

Miglioramenti nelle indennità di trasferta

L’accordo introduce anche un aumento dell’importo forfettario giornaliero per il rimborso delle spese non documentabili in caso di trasferta di durata non inferiore a 12 ore e non superiore a 2 settimane che è stato elevato a €100 per i dirigenti ed a €65 per i quadri superiori. 

Nuove tutele in materia di malattia e maternità

Sul fronte delle tutele sociali, il periodo di comporto in caso di assenza per malattia è stato fissato a 12 mesi, estendibile a 18 mesi in presenza di patologie oncologiche. Inoltre, è stata introdotta l’integrazione al 100% per il primo mese di congedo parentale indennizzato dall’INPS all’80%. Queste misure rafforzano la protezione dei lavoratori in situazioni di particolare vulnerabilità, promuovendo un ambiente lavorativo più inclusivo e attento alle esigenze personali.​

Disposizioni su trasferimenti e indennità supplementari

Per quanto riguarda i trasferimenti, il nuovo accordo stabilisce che non possano essere disposti nei confronti di dirigenti che abbiano compiuto il 55° anno di età o che abbiano figli a carico con disabilità riconosciuta. Per i dirigenti con figli minori di età il trasferimento individuale non può essere disposto nei confronti di chi abbia compiuto il 50° anno, salvo diverso accordo tra le parti interessate. Inoltre, l’indennità supplementare viene automaticamente aumentata di 3 mesi di preavviso se l’età del dirigente è compresa tra i 54 e i 63 anni. Queste disposizioni mirano a garantire maggiore stabilità ai dirigenti in fasi particolari della loro vita personale e professionale.

Contributi alla previdenza complementare

L’accordo prevede che, a decorrere dal 1° gennaio, la contribuzione aziendale per la previdenza complementare è fissata nella misura del 5% della retribuzione globale lorda, da applicarsi fino al limite di €190.000 annui. 

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